{"Signatur": "TI_PP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-01-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_PP_001_10-2002-219_2004-01-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=22591&nX40_KEY=4925861&nTrefferzeile=3&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "df35ce840d88b4926fba8e84dfef5384"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.219"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale 30.01.2004 10.2002.219"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale 30.01.2004 10.2002.219"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Presidente della Pretura Penale 30.01.2004 10.2002.219"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Presidente della Pretura Penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:30:51", "Checksum": "5a2dccc3c361c8cfde25cb3071dd5568", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Presidente della Pretura Penale 30.01.2004 10.2002.219\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nb) L'accusato si duole anzitutto di come l'istruttoria non abbia permesso di ricondurre il decesso della vittima all'impatto fra il proprio veicolo e la __________ __________. Ciò posto, in virtù del principio in dubio pro reo non è possibile escludere, secondo la difesa, che l'evento mortale sia stato provocato unicamente dal conducente della __________ __________ il quale – giunto solo diversi minuti dopo la prima collisione – non è stato in grado di fermarsi entro lo spazio visibile. Donde, a parere dell'interessato, l'assenza di un nesso causale adeguato fra la propria negligenza e il decesso del passeggero. Ora, è vero che per il Tribunale federale ogni conducente deve adattare la velocità alle condizioni di visibilità, e ciò anche sulle autostrade, di notte con i fari a luce anabbagliante (cfr. DTF 126 IV 91). È vero altresì che l'istruttoria non ha consentito di appurare se il decesso del passeggero fosse dovuto alla prima collisione, alla seconda o a entrambe (v. sopra, consid. B in fine). Ma anche volendo ritenere fatale il secondo impatto, l'inosservanza altrui dell'obbligo di fermarsi entro lo spazio visibile non rende per ciò solo imprevedibile o eccezionale l'eventualità di un secondo incidente dopo un arresto sulla carreggiata di un'autostrada, per giunta di notte e in un tratto in curva (cfr. anche DTF 110 IV 42). Una simile conseguenza risulta anzi finanche verosimile. Neppure soccorre all'accusato prevalersi del lasso di tempo trascorso fra la prima e la seconda collisione, tale – stando alla difesa – da far assumere agli incidenti la connotazione di due eventi distinti: né il tempo trascorso né l'eventuale transito di veicoli indenni fra i due impatti concorrono difatti lontanamente a diminuire il rischio di collisione con un veicolo fermo sulla carreggiata. Ne discende che il primo incidente provocato dall'imputato appare idoneo – di per sé – a produrre o a favorire un evento simile a quello in concreto realizzatosi.\nc) Sempre stando alla difesa, il decesso della vittima – comunque si opini riguardo alla prevedibilità del secondo impatto – sarebbe dovuto in modo preponderante a colpe altrui, tali da interrompere ogni possibile nesso adeguato fra la sua imprevidenza e l'evento mortale. L'imputato rimprovera in specie al conducente della __________ __________ di avere effettuato un sorpasso azzardato e di non essere risultato idoneo alla guida, al conducente della __________ __________ di avere circolato a velocità eccessiva e di non essersi arrestato per tempo, a possibili terzi di non avere soccorso il passeggero fra il primo e il secondo impatto, come pure alla stessa vittima di non avere allacciato le cinture di sicurezza. L'accusato disconosce nondimeno che siffatti comportamenti – fossero anche dimostrati o ritenuti quanto meno possibili – non risultano ad ogni modo straordinari, insensati o stravaganti, né sono suscettibili di relegare in secondo piano le proprie responsabilità nell'evento mortale. Le evocate colpe altrui non sono idonee, in altri termini, a interrompere il nesso di causalità adeguata tra l'imprevidenza dell'imputato e il decesso della vittima. Giovi per il resto ricordare che in materia penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l'eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabili a propria colpa (cfr. la già citata DTF inedita ____________________del __________ __________ 2003, consid. 3.3). Anche sotto questo profilo, la tesi accusatoria merita pertanto conferma.\n4. Dato quanto precede, questo giudice – valutando l'insieme delle risultanze istruttorie – perviene al convincimento che l'accusato abbia effettivamente commesso entrambi i reati ravvisati dal Procuratore pubblico di circolazione in stato d'ebrietà e di omicidio colposo, per i fatti descritti nel decreto d'accusa del 12 novembre 2001.\n5. Quanto alla commisurazione della pena, per l'art. 63 CP il giudice fissa la sanzione in base alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali. In concreto occorre considerare, da un lato, la grave colpa dell'imputato per avere circolato in stato d'ebrietà e le tragiche conseguenze di siffatta negligenza, che ha comportato la morte di un giovane. Per altro verso occorre altresì tenere conto della fatalità che sempre è presente in infortuni colposi. In favore dell'imputato concorre inoltre l'assenza di precedenti penali. Tutto ben ponderato, si giustifica in definitiva di confermare la condanna proposta dal Procuratore pubblico alla pena di tre mesi di detenzione, a una multa di fr. 1500.– e al pagamento degli oneri processuali, le spese dovendo essergli nondimeno addebitate solo in ragione di un mezzo. Risultano d'altro canto adempiuti i requisiti oggettivi e soggettivi sanciti dall'art. 41 CP per ammettere l'interessato al beneficio della sospensione condizionale della pena. Il periodo di prova di tre anni proposto dal Procuratore pubblico risulta anch'esso appropriato alle circostanze del caso concreto.\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 41, 63 e 117 CP (in relazione con gli art. 26 cpv. 1 e 2, 27 cpv. 1 e 31 cpv. 1 e 2 LCS; 3 cpv. 1 ONC); 90 n. 2 e 91 cpv. 1 LCS; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;\nrispondendo ai quesiti posti come segue:\ndichiara __________ __________\nautore colpevole di omicidio colposo e di circolazione in stato di ebrietà per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DAC __________/__________ del ____________________ 2001;\ncondanna __________ ______________\n1. alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni,\n2. alla multa di fr. 1500.–,\n3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 15 400.–;"}