Occorre nondimeno considerare, d'altra parte, che l'imputato risulta incensurato (cfr. l'estratto del casellario giudiziale nel fascicolo "Tribunale penale cantonale – documenti successivi al decreto d'accusa") e che l'autorità inquirente non ha ravvisato alcun illecito nell'attività – in sé non autorizzata – svolta dall'interessato. Tutto ben ponderato si giustifica pertanto, in accoglimento della proposta formulata dal Procuratore pubblico, d'infliggere all'imputato una multa di fr. 10 000.– e di porre a suo carico gli oneri processuali (art. 9 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, visti gli art. 1, 2 e 19 LFid; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG; rispondendo ai quesiti posti come segue: