Quanto alla commisurazione della pena sancita dall'art. 19 cpv. 1 e 5 LFid, l'infrazione perpetrata dall'accusato alla normativa cantonale sui fiduciari è indubbiamente grave, ove solo si consideri che l'attività abusiva rimproverata all'interessato verte – come si è detto – su una gestione di averi patrimoniali per un importo complessivo superiore a fr. 50 000 000.–, la quale ha coinvolto grossomodo una sessantina di clienti e che ha permesso all'accusato di conseguire un reddito di oltre fr. 1 400 000.– (sopra, consid. 1a). Occorre nondimeno considerare, d'altra parte, che l'imputato risulta incensurato (cfr.