verbale del 27 giugno 2002, act. 29, pag. 2 in alto), ragion per cui l'interessato non potrebbe neppure far valere – per avventura – di aver avuto ragioni sufficienti per ritenersi esente dall'obbligo di autorizzazione (art. 20 CP). Né giova all'accusato, con ogni evidenza, sostenere di non essersi "mai interessato a sapere che cosa prevedeva questa legge svizzera" (verbale citato, loc. cit.). Ne discende che l'art. 19 cpv. 2 LFid, secondo cui la negligenza è punita con una multa sino a fr. 5000.–, non torna applicabile alla fattispecie. 5. Quanto alla commisurazione della pena sancita dall'art. 19 cpv.