b), non si vede come l'accusato possa ragionevolmente sostenere che la sua attività nel Cantone sfugga all'applicazione dell'art. 1 cpv. 1 LFid. I requisiti cui tale norma subordina l'obbligo d'autorizzazione appaiono dunque adempiuti. 4. In siffatte circostanze, questo giudice perviene al convincimento che l'accusato abbia effettivamente commesso l'infrazione ravvisata dal Procuratore pubblico. La violazione è del resto intenzionale, l'imputato sapendo di esercitare la professione di fiduciario in Ticino sprovvisto di regolare autorizzazione. Giovi inoltre rammentare ch'egli, per sua stessa ammissione, conosceva l'esistenza della normativa cantonale (cfr. verbale del 27 giugno 2002, act.