4c/bb, pag. 491 verso l'alto). Sempre secondo la Corte, la Costituzione federale non impedisce del resto al legislatore cantonale di prevedere un regime di autorizzazione anche per i fiduciari domiciliati fuori Cantone (consid. citato, pag. 491 nel mezzo). Ne ha concluso, il Tribunale federale, che i fiduciari non domiciliati sprovvisti d'autorizzazione – sebbene attivi nel Cantone a norma dell'art. 1 cpv. 1 LFid – "agiscono … in modo illegale" (consid. citato, pag. 491 verso il basso). Contrariamente al parere dell'accusato, il suo domicilio a Montecarlo non osta quindi – di per sé – all'applicazione della normativa cantonale sui fiduciari: