In proposito, l'art. 1 cpv. 1 LFid dispone che le attività di fiduciario commercialista, di fiduciario immobiliare e di fiduciario finanziario svolte per conto di terzi a titolo professionale nel Cantone Ticino sono soggette ad autorizzazione. Come ha rilevato il Tribunale federale in una sentenza del 27 luglio 1999 pubblicata in RDAT 2000 I n. 50, soggiacciono al regime autorizzativo istituito dalla norma anche i fiduciari che, pur risiedendo fuori Cantone, esercitano la loro attività professionale in Ticino (consid. 4c/bb, pag. 491 verso l'alto).