1.2 pag. 5 nel mezzo). La competenza del Ministero pubblico risulta dunque sotto questo profilo realizzata. b) Quanto all'esigenza di una preventiva segnalazione dell'autorità amministrativa, la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello, chiamata a statuire su un'analoga censura nella predetta sentenza del 16 ottobre 2002 (inc. n. 60.2002.276), ha avuto modo di rilevare che "l'obbligo [dell'autorità amministrativa] di trasmettere gli atti al Ministero pubblico nei casi di cui all'art. 19 cpv. 5 LFid non preclude … la competenza del magistrato, ma si fonda piuttosto sull'obbligo generale di denuncia sancito dall'art. 181 CPP" (consid. 1.2 in fine, pag. 6 a metà).