{"Signatur": "TI_PP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-07-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_PP_001_10-2002-218_2003-07-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=22590&nX40_KEY=4927966&nTrefferzeile=74&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "418b9234e3eadc67b385715fc2fda2cd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.218"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale 30.07.2003 10.2002.218"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale 30.07.2003 10.2002.218"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Presidente della Pretura Penale 30.07.2003 10.2002.218"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Presidente della Pretura Penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:19:12", "Checksum": "bbd45ad9cb4bd0a625d672a80aa6f74b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Presidente della Pretura Penale 30.07.2003 10.2002.218\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nIn concreto, l'imputato riconosce di esercitare a titolo principale l'attività di gestore patrimoniale per conto di terzi, ma sostiene che tale attività è svolta in prevalenza dal proprio domicilio di Montecarlo. A suo parere, non si può dunque parlare di un'attività professionale in Ticino. Se non che, dall'istruttoria è emerso che l'interessato – nel periodo in cui ha collaborato con la banca __________ (dal 1994 agli inizi del 2002: sopra, consid. 1a) – si recava regolarmente a Lugano (\"all'anno trascorro quattro o cinque mesi a Lugano, frazionati. Non è mai un mese di fila\": verbale d'interrogatorio dell'accusato del 23 aprile 2002, act. 8, pag. 4 in basso; circostanza sostanzialmente confermata dall'interessato al dibattimento), dove continuava a impartire gli ordini telefonici per la gestione patrimoniale (\"gli ordini per la gestione venivano dati da me telefonicamente. Li davo quindi dove mi trovavo in quel momento\": verbale citato, loc. cit.; circostanza anch'essa confermata dall'interessato in sede dibattimentale), dove incontrava talvolta i clienti (cfr. deposizione di __________ act. 2, in particolare a pag. 2 nel mezzo; deposizione di __________, act. 3, in particolare a pag. 1 in fondo; interrogatorio dell'accusato, act. 8, pag. 4 nel mezzo), dove sottoscriveva regolarmente i mandati di gestione patrimoniale (cfr. la documentazione allegata alla denuncia act. 1 e al verbale act. 6; v. anche deposizione di __________, act. 6, pag. 4 nel mezzo; circostanza confermata al dibattimento dall'interessato e dal teste __________, già funzionario della Banca __________) e dove si recava in banca allo scopo – fra l'altro – di accompagnare i clienti o di ritirare la loro corrispondenza (cfr. deposizioni di __________, act. 6, pag. 4 verso l'alto e act. 21, pag. 1 in fondo; circostanze anch'esse confermate al dibattimento dall'imputato e dal teste del __________), così come per discutere di questioni inerenti alla sua attività di gestore patrimoniale (cfr. i memorandum allegati all'act. 28, alla voce \"contenuti\"). E dato che per svolgere un'attività di fiduciario professionale basta, secondo il Tribunale federale, la mera assunzione del mandato di amministrazione per un solo cliente (RDAT 1991 II n. 61 pag. 157 consid. b), non si vede come l'accusato possa ragionevolmente sostenere che la sua attività nel Cantone sfugga all'applicazione dell'art. 1 cpv. 1 LFid. I requisiti cui tale norma subordina l'obbligo d'autorizzazione appaiono dunque adempiuti.\n4. In siffatte circostanze, questo giudice perviene al convincimento che l'accusato abbia effettivamente commesso l'infrazione ravvisata dal Procuratore pubblico. La violazione è del resto intenzionale, l'imputato sapendo di esercitare la professione di fiduciario in Ticino sprovvisto di regolare autorizzazione. Giovi inoltre rammentare ch'egli, per sua stessa ammissione, conosceva l'esistenza della normativa cantonale (cfr. verbale del 27 giugno 2002, act. 29, pag. 2 in alto), ragion per cui l'interessato non potrebbe neppure far valere – per avventura – di aver avuto ragioni sufficienti per ritenersi esente dall'obbligo di autorizzazione (art. 20 CP). Né giova all'accusato, con ogni evidenza, sostenere di non essersi \"mai interessato a sapere che cosa prevedeva questa legge svizzera\" (verbale citato, loc. cit.). Ne discende che l'art. 19 cpv. 2 LFid, secondo cui la negligenza è punita con una multa sino a fr. 5000.–, non torna applicabile alla fattispecie.\n5. Quanto alla commisurazione della pena sancita dall'art. 19 cpv. 1 e 5 LFid, l'infrazione perpetrata dall'accusato alla normativa cantonale sui fiduciari è indubbiamente grave, ove solo si consideri che l'attività abusiva rimproverata all'interessato verte – come si è detto – su una gestione di averi patrimoniali per un importo complessivo superiore a fr. 50 000 000.–, la quale ha coinvolto grossomodo una sessantina di clienti e che ha permesso all'accusato di conseguire un reddito di oltre fr. 1 400 000.– (sopra, consid. 1a). Occorre nondimeno considerare, d'altra parte, che l'imputato risulta incensurato (cfr. l'estratto del casellario giudiziale nel fascicolo \"Tribunale penale cantonale – documenti successivi al decreto d'accusa\") e che l'autorità inquirente non ha ravvisato alcun illecito nell'attività – in sé non autorizzata – svolta dall'interessato. Tutto ben ponderato si giustifica pertanto, in accoglimento della proposta formulata dal Procuratore pubblico, d'infliggere all'imputato una multa di fr. 10 000.– e di porre a suo carico gli oneri processuali (art. 9 cpv. 1 CPP).\nPer questi motivi, visti gli art. 1, 2 e 19 LFid; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;\nrispondendo ai quesiti posti come segue:\ndichiara __________\ncolpevole di esercizio abusivo della professione di fiduciario, per i fatti compiuti a Lugano nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DAC 487/2002 dell'11 luglio 2002 emanato dal Procuratore pubblico Emanuele Stauffer;\ncondanna __________\n1. Alla multa di fr. 10 000.–.\n2. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1000.–.\nassegna al condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;\nle parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).\nLa motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).\n|\nIntimazione a: |"}