{"Signatur": "TI_PP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-07-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_PP_001_10-2002-218_2003-07-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=22590&nX40_KEY=4927966&nTrefferzeile=74&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "418b9234e3eadc67b385715fc2fda2cd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.218"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale 30.07.2003 10.2002.218"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale 30.07.2003 10.2002.218"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Presidente della Pretura Penale 30.07.2003 10.2002.218"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Presidente della Pretura Penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:19:12", "Checksum": "bbd45ad9cb4bd0a625d672a80aa6f74b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Presidente della Pretura Penale 30.07.2003 10.2002.218\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\na) Per quel che riguarda anzitutto la gravità del caso in rassegna, dal fascicolo processuale risulta che l'attività svolta dall'accusato – per la quale l'autorità inquirente ha ravvisato l'obbligo d'autorizzazione a norma dell'art. 1 LFid – verte su una gestione di averi patrimoniali durata almeno 7 anni (dal 1994 agli inizi del 2002: cfr. deposizione testimoniale del 15 maggio 2002 di __________, responsabile del settore gestori esterni della banca __________, act. 21, pag. 1 in basso e pag. 2 nel mezzo; circostanza confermata anche dall'accusato in sede dibattimentale), per un valore complessivo superiore a fr. 50 000 000.– (circa fr. 60 000 000.– secondo il teste __________: verbale del 23 aprile 2002, act. 6, pag. 2 in alto), che ha interessato in media una sessantina di clienti (verbale d'interrogatorio dell'accusato del 27 giugno 2002, act. 29, pag. 1 verso il basso; o finanche un centinaio di conti secondo il teste __________, act. 6, loc. cit.) e ha permesso all'accusato di conseguire un reddito di oltre fr. 1 400 000.– (cfr. la distinta delle retrocessioni allegata al verbale act. 21, sostanzialmente confermata dall'accusato al dibattimento). Ciò posto, l'eventuale esercizio abusivo della professione nel senso dell'art. 19 cpv. 1 lett. a LFid configura senz'altro un \"caso grave\" a norma dell'art. 19 cpv. 5 LFid (al riguardo, cfr. anche CRP, sentenza del 16 ottobre 2002 in re V., inc. n. __________, consid. 1.2 pag. 5 nel mezzo). La competenza del Ministero pubblico risulta dunque sotto questo profilo realizzata.\nb) Quanto all'esigenza di una preventiva segnalazione dell'autorità amministrativa, la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello, chiamata a statuire su un'analoga censura nella predetta sentenza del 16 ottobre 2002 (inc. n. 60.2002.276), ha avuto modo di rilevare che \"l'obbligo [dell'autorità amministrativa] di trasmettere gli atti al Ministero pubblico nei casi di cui all'art. 19 cpv. 5 LFid non preclude … la competenza del magistrato, ma si fonda piuttosto sull'obbligo generale di denuncia sancito dall'art. 181 CPP\" (consid. 1.2 in fine, pag. 6 a metà). Ne ha dedotto, la Camera, che il Procuratore pubblico può procedere d'ufficio anche in assenza di una segnalazione dell'autorità amministrativa (sentenza citata, loc. cit.). La doglianza dell'accusato si rivela pertanto anche sotto questo aspetto destituita di fondamento. Data la competenza del Procuratore pubblico a emanare il decreto d'accusa impugnato, nulla osta all'emanazione della sentenza di merito.\n2. L'accusato sostiene di non essere assoggettato alla LFid, la quale sarebbe applicabile – a suo parere – ai soli domiciliati nel Cantone Ticino. In proposito, l'art. 1 cpv. 1 LFid dispone che le attività di fiduciario commercialista, di fiduciario immobiliare e di fiduciario finanziario svolte per conto di terzi a titolo professionale nel Cantone Ticino sono soggette ad autorizzazione. Come ha rilevato il Tribunale federale in una sentenza del 27 luglio 1999 pubblicata in RDAT 2000 I n. 50, soggiacciono al regime autorizzativo istituito dalla norma anche i fiduciari che, pur risiedendo fuori Cantone, esercitano la loro attività professionale in Ticino (consid. 4c/bb, pag. 491 verso l'alto). Sempre secondo la Corte, la Costituzione federale non impedisce del resto al legislatore cantonale di prevedere un regime di autorizzazione anche per i fiduciari domiciliati fuori Cantone (consid. citato, pag. 491 nel mezzo). Ne ha concluso, il Tribunale federale, che i fiduciari non domiciliati sprovvisti d'autorizzazione – sebbene attivi nel Cantone a norma dell'art. 1 cpv. 1 LFid – \"agiscono … in modo illegale\" (consid. citato, pag. 491 verso il basso). Contrariamente al parere dell'accusato, il suo domicilio a Montecarlo non osta quindi – di per sé – all'applicazione della normativa cantonale sui fiduciari: determinante è per converso sapere se l'interessato eserciti un'attività di fiduciario a titolo professionale nel senso dell'art. 1 cpv. 1 LFid, ciò che sarà esaminato in appresso.\n3. L'art. 1 cpv. 1 LFid subordina l'obbligo d'autorizzazione all'esercizio di un'attività di \"fiduciario commercialista, di fiduciario immobiliare [o] di fiduciario finanziario … per conto di terzi a titolo professionale nel Cantone Ticino\". L'autorizzazione può essere rilasciata solo a persone fisiche e ha carattere personale (cpv. 2). Per le persone giuridiche e le società di persone occorre l'autorizzazione in favore delle persone fisiche che nel loro ambito esplicano l'attività fiduciaria (art. 2 cpv. 1 prima frase LFid). Svolge attività di fiduciario secondo l'art. 1 cpv. 1 LFid colui che amministra beni per conto di clienti a cui deve rendere periodicamente conto dei risultati della sua gestione (RDAT 1992 II n. 50 pag. 112 verso l'alto, con rinvio alla definizione contenuta in: Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, 11ª edizione). Secondo il Tribunale federale, rientra nel campo di applicazione della norma – fra l'altro – la consulenza e l'assunzione del mandato di amministrazione anche per un solo cliente, per di più nell'ambito di una società finanziaria di cui il contravventore è amministratore (cfr. sentenza del 20 dicembre 1990 pubblicata in RDAT 1991 II n. 61 pag. 157 consid. b)."}