{"Signatur": "TI_PP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-07-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_PP_001_10-2002-218_2003-07-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=22590&nX40_KEY=4927966&nTrefferzeile=74&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "418b9234e3eadc67b385715fc2fda2cd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.218"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale 30.07.2003 10.2002.218"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale 30.07.2003 10.2002.218"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Presidente della Pretura Penale 30.07.2003 10.2002.218"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Presidente della Pretura Penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:19:12", "Checksum": "bbd45ad9cb4bd0a625d672a80aa6f74b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Presidente della Pretura Penale 30.07.2003 10.2002.218\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto\nn. DAC 487/2002 |\nBellinzona\n|\nSentenza In nome |\n|\n||\n|\nIl Giudice della Pretura penale |\n|||||\n|\nMarco Ambrosini |\n|||||\n|\n|\n|||||\nsedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare\n|\n|\n__________(difeso dall'avv. __________)\n|\naccusato di esercizio abusivo della professione di fiduciario,\nper avere, a Lugano, almeno dal dicembre 1999, ininterrottamente, operando quale gestore patrimoniale esterno, nell'interesse di una sessantina di clienti, esercitato senza autorizzazione la professione di fiduciario, così come definita dalla Legge cantonale sull'esercizio delle professioni di fiduciario,\nreato previsto dall'art. 19 LFid;\nfatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;\nperseguito con decreto d’accusa DAC 487/2002 dell'11 luglio 2002 emanato dal Procuratore pubblico Emanuele Stauffer, Lugano, che propone la condanna:\n1. Alla multa di fr. 10 000.–.\n2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 100.–;\nvista l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'accusato il 12 luglio 2002;\nindetto il dibattimento per il 2 aprile 2003, al quale sono comparsi l'accusato, il suo difensore e il Procuratore pubblico;\naccertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e all'audizione dei testimoni __________ e __________;\nsentiti – il Procuratore pubblico, il quale rileva che sono date le seguenti condizioni per la condanna dell'accusato: lo svolgimento di un'attività fiduciaria nel Cantone Ticino, l'esercizio di tale attività a titolo professionale, la gravità dei fatti e la competenza del Ministero Pubblico. Egli chiede pertanto la conferma del decreto d'accusa;\n– il difensore, il quale contesta invece l'adempimento delle condizioni evocate dal Procuratore Pubblico e conclude perché l'accusato venga prosciolto dall'imputazione;\nsentito da ultimo l'accusato;\nposti a giudizio i seguenti quesiti:\n1. Se il Procuratore pubblico era competente a emanare il decreto d'accusa.\n2. In caso di risposta affermativa al quesito n. 1, se l'imputato è colpevole di esercizio abusivo della professione di fiduciario, commessa nelle circostanze di cui sopra.\n3. In caso di risposta affermativa ai quesiti n. 1 e 2, se ed eventualmente quale pena dev'essere inflitta all'imputato.\n4. Se l'eventuale condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione.\n5. Il giudizio sugli oneri processuali.\nletti ed esaminati gli atti.\nRitenuto in fatto:\nA. __________, cittadino svizzero con domicilio a Montecarlo e residenza secondaria a __________, ha collaborato dal 1994 ai primi mesi del 2002 con la banca __________, agenzia di Lugano, quale gestore patrimoniale esterno. Egli agiva tramite la società panamense __________ SA, della quale appariva come rappresentante con firma individuale. In tale periodo __________ ha amministrato averi bancari di una sessantina di clienti per un valore complessivo di oltre fr. 50 000 000.–, conseguendo un reddito superiore a fr. 1 400 000.–.\nB. Nel mese di dicembre 2001, in esito a una denuncia sporta da __________ ed __________, così come da __________ e __________ – clienti di __________ – il Procuratore pubblico Emanuele Stauffer ha avviato nei confronti di quest'ultimo indagini preliminari intese ad accertare la commissione di eventuali reati per i titoli di amministrazione infedele, che non hanno dato esito, e di esercizio abusivo della professione di fiduciario.\nC. Con decreto d'accusa dell'11 luglio 2002 il Procuratore pubblico ha ritenuto __________ colpevole di esercizio abusivo della professione di fiduciario, per avere \"a Lugano, almeno dal dicembre 1999, ininterrottamente, operando quale gestore patrimoniale esterno, nell'interesse di una sessantina di clienti, esercitato senza autorizzazione la professione di fiduciario\". In applicazione della pena, egli ha proposto la condanna dell'accusato a una multa di fr. 10 000.–. __________ ha introdotto il 12 luglio 2002 opposizione al decreto d'accusa.\nConsiderato in diritto:\n1. Per l'art. 19 cpv. 1 lett. a della legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 18 giugno 1984 (LFid; RL 11.1.4.1), in vigore dal 1° gennaio 1985, è punito con la multa sino a fr. 20 000.– chi senza autorizzazione esercita le professioni sottoposte alla legge. Se l'autore ha agito per negligenza è punito con la multa sino a fr. 5000.– (cpv. 2). La decisione è emessa dal Dipartimento competente con facoltà di ricorso al Tribunale d'appello secondo la legge sulla procedura amministrativa (cpv. 4). In casi gravi o di recidiva la pena è l'arresto o la multa, e gli atti sono trasmessi d'ufficio alla Procura pubblica competente (cpv. 5). L'accusato solleva preliminarmente l'incompetenza del Procuratore pubblico a emanare il decreto d'accusa impugnato. Egli fa valere che, secondo la norma appena citata, la competenza di tale magistrato presuppone l'esistenza di un caso grave o di recidiva, così come di una preventiva segnalazione dell'autorità amministrativa, circostanze ch'egli non ritiene in concreto adempiute."}