Le evocate colpe altrui non sono idonee, in altri termini, a interrompere il nesso di causalità adeguata tra l'imprevidenza dell'imputato e il decesso della vittima. Giovi per il resto ricordare che in materia penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l'eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabili a propria colpa (cfr. la già citata DTF inedita __________del __________ 2003, consid. 3.3). Anche sotto questo profilo, la tesi accusatoria merita pertanto conferma.