sicurezza. L'accusato disconosce nondimeno che siffatti comportamenti – fossero anche dimostrati o ritenuti quanto meno possibili – non risultano ad ogni modo straordinari, insensati o stravaganti, né sono suscettibili di relegare in secondo piano le proprie responsabilità nell'evento mortale. Le evocate colpe altrui non sono idonee, in altri termini, a interrompere il nesso di causalità adeguata tra l'imprevidenza dell'imputato e il decesso della vittima.