Considerato in diritto: 1. Giusta l'art. 117 CP chiunque per negligenza cagiona la morte di alcuno è punito con la detenzione o la multa. Commette un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione o non ne ha tenuto conto (art. 18 cpv. 3 prima frase CP). L'imprevidenza è colpevole se l'agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali (art. 18 cpv. 3 seconda frase CP). Nella circolazione stradale, la negligenza è fondata in primo luogo sulla violazione delle norme di comportamento sancite dalla relativa legislazione (cfr. DTF 127 IV 38 consid.