{"Signatur": "TI_PP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-01-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_PP_001_10-2002-216_2004-01-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=24528&nX40_KEY=4925711&nTrefferzeile=98&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c336d20f7a7ed87027ef4f550a0bb7e6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.216"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale 30.01.2004 10.2002.216"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale 30.01.2004 10.2002.216"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Presidente della Pretura Penale 30.01.2004 10.2002.216"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Presidente della Pretura Penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:07:14", "Checksum": "ffccd780ad7352eb94e5ea1935a30a14", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Presidente della Pretura Penale 30.01.2004 10.2002.216\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n2. Il Procuratore pubblico ha ritenuto __________ __________ colpevole di omicidio colposo e di circolazione in stato di ebrietà, \"per avere, guidando la vettura Volvo V40, in stato di ubriachezza [tasso di alcoolemia min. 1,56 g/kg - max. 2,070 g/kg] perso la padronanza del veicolo, urtando dapprima il guardavia di destra e sbandando poi sulla sinistra, invadendo repentinamente la corsia di sorpasso sulla quale circolava, in fase di sorpasso, la vettura __________, guidata da __________ __________, con a bordo il passeggero __________, urtando la ruota posteriore di detto veicolo, provocandone il capovolgimento e il suo conseguente arresto, in posizione trasversale sulle due corsie di scorrimento; poco dopo la vettura __________ __________, capovolta e ferma al centro delle due corsie, con all'interno i due occupanti, veniva investita da una terza vettura (una __________) guidata da __________ __________, il quale nella manovra intesa a evitare la collisione con la vettura __________i, ferma a ridosso della protezione metallica centrale, si spostava sulla destra e andava a cozzare contro la vettura __________, colpendola violentemente alla fiancata posteriore sinistra con la fiancata posteriore destra del proprio veicolo, facendola carambolare in avanti a ridosso della protezione metallica centrale; a seguito delle lesioni riportate nell'incidente il passeggero __________ __________ decedeva sul posto\" (act. 39, pag. 1 verso il basso).\n3. L'accusato non nega di avere circolato con il tasso alcolemico indicato nel decreto d'accusa, né di avere negligentemente infranto le norme della circolazione e concorso in tal modo alla realizzazione degli incidenti che hanno determinato, in ultima analisi, la morte del passeggero della __________. Assodata la circolazione in stato d'ebrietà e la sussistenza di un'imprevidenza colpevole in nesso causale naturale con il decesso della vittima, la difesa lamenta nondimeno l'assenza di qualsiasi nesso di causalità adeguato fra la propria colpa e l'evento mortale.\na) Per costante giurisprudenza, il nesso di causalità è adeguato quando il comportamento contrario ai doveri di prudenza è idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, a produrre o a favorire un evento simile a quello in concreto realizzatosi. Tuttavia, la causalità adeguata viene meno, il concatenamento dei fatti perdendo in tal modo la sua rilevanza giuridica, allorché un'altra causa concomitante, quale ad esempio l'atteggiamento della vittima o la colpa di terzi, costituisca una circostanza del tutto eccezionale oppure dipenda da un comportamento talmente straordinario, insensato o stravagante che non poteva essere previsto. L'imprevedibilità dell'atto concomitante non è sufficiente per interrompere il nesso di causalità adeguata. Occorre bensì che quest'atto sia di una gravità tale da imporsi come la causa più probabile e immediata dell'evento considerato, relegando in secondo piano tutti gli altri fattori, segnatamente il comportamento dell'agente, che hanno contribuito a provocarlo (cfr. DTF inedita ____________________del __________ 2003, consid. 4 con riferimenti).\nb) L'accusato si duole anzitutto di come l'istruttoria non abbia permesso di ricondurre il decesso della vittima all'impatto fra il proprio veicolo e la __________ __________. Ciò posto, in virtù del principio in dubio pro reo non è possibile escludere, secondo la difesa, che l'evento mortale sia stato provocato unicamente dal conducente della __________ il quale – giunto solo diversi minuti dopo la prima collisione – non è stato in grado di fermarsi entro lo spazio visibile. Donde, a parere dell'interessato, l'assenza di un nesso causale adeguato fra la propria negligenza e il decesso del passeggero. Ora, è vero che per il Tribunale federale ogni conducente deve adattare la velocità alle condizioni di visibilità, e ciò anche sulle autostrade, di notte con i fari a luce anabbagliante (cfr. DTF 126 IV 91). È vero altresì che l'istruttoria non ha consentito di appurare se il decesso del passeggero fosse dovuto alla prima collisione, alla seconda o a entrambe (v. sopra, consid. B in fine). Ma anche volendo ritenere fatale il secondo impatto, l'inosservanza altrui dell'obbligo di fermarsi entro lo spazio visibile non rende per ciò solo imprevedibile o eccezionale l'eventualità di un secondo incidente dopo un arresto sulla carreggiata di un'autostrada, per giunta di notte e in un tratto in curva (cfr. anche DTF 110 IV 42). Una simile conseguenza risulta anzi finanche verosimile. Neppure soccorre all'accusato prevalersi del lasso di tempo trascorso fra la prima e la seconda collisione, tale – stando alla difesa – da far assumere agli incidenti la connotazione di due eventi distinti: né il tempo trascorso né l'eventuale transito di veicoli indenni fra i due impatti concorrono difatti lontanamente a diminuire il rischio di collisione con un veicolo fermo sulla carreggiata. Ne discende che il primo incidente provocato dall'imputato appare idoneo – di per sé – a produrre o a favorire un evento simile a quello in concreto realizzatosi."}