Infatti agli atti, invece di un verbale originario con tutti i requisiti legali, ne figurano due confezionati il 20 ottobre 2000, contenenti delle dichiarazioni raffrontabili a quelle del testo del 16 ottobre 2000, ma che non sono state propriamente rese dalle ragazze in tale data e che non sono nemmeno state loro tradotte dall’interprete, assente al momento della firma. A mente dell'accusa, nella presente fattispecie, non si può dunque parlare di negligenza, ma di intenzionalità: l’imputato sarebbe stato perfettamente al corrente di ciò che stava facendo, ossia attestare, contrariamente al vero, un fatto d’importanza giuridica.