Affinché il reato possa essere considerato consumato non è però necessario che una persona sia stata effettivamente ingannata (DTF 121 IV 223). Per ammissione dello stesso Procuratore pubblico, la falsificazione degli atti è comunque rimasta allo stadio di tentativo, considerato che i verbali in questione hanno acquisito forza probatoria, non essendo stati firmati dall’interprete e non essendo stati fatti proseguire al magistrato competente.