Non vi è dunque dubbio che gli stessi siano dei documenti ai sensi dell’art. 110 cifra 5 CPS. L’obiezione sollevata dall’imputato, secondo cui i verbali in questione non costituiscono dei documenti ai sensi dell’art. 110 cifra 5 CPS, in quanto in assenza della firma dell’interprete non hanno alcuna valenza probatoria, è ininfluente ai fini del presente giudizio in quanto si tratta di un aspetto riconosciuto pure dall'accusa. In effetti, è indubbio che il reato sia rimasto al mero stadio di tentativo. Inoltre, come avremo modo di vedere in seguito, fanno difetto gli elementi soggettivi dell’infrazione. 6. Giusta l’art. 317 cifra 1 cpv.