Secondo l’art. 110 cifra 5 CPS, per essere ritenuto un documento ai sensi del codice penale, uno scritto deve essere destinato e atto a provare un fatto d’importanza giuridica. Per costante dottrina e giurisprudenza, dalla formulazione stessa e dalla genesi del testo di legge risulta inequivocabilmente che lo scritto deve essere oggettivamente deputato a provare tutto o parte di ciò che esprime. Il legislatore ha così voluto evitare di escludere i cosiddetti documenti occasionali (come ad esempio una lettera d’amore), facendo però in modo che la volontà dell’autore non sia, da sola, sufficiente a donare allo scritto la qualità di documento.