L’art. 317 cifra 1 cpv. 2 CPS prescrive che i funzionari o i pubblici ufficiali che intenzionalmente attestano in un documento, in modo contrario alla verità, un fatto d’importanza giuridica, sono puniti con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione. Nella presente fattispecie è incontestato che l’imputato, sergente della polizia cantonale, sia un funzionario ai sensi dell’art. 317 cifra 1 cpv. 2 CPS, in combinazione con l’art. 110 cifra 4 CPS. Secondo l’art. 110 cifra 5 CPS, per essere ritenuto un documento ai sensi del codice penale, uno scritto deve essere destinato e atto a provare un fatto d’importanza giuridica.