Essi riprendono testualmente il contenuto della deposizione del 16 ottobre 2000, con correzioni minime atte ad evitare palesi incongruenze. Per quanto concerne l’intenzionalità essa sarebbe da escludere nel modo più assoluto, in quanto non è mai sussistita da parte dell'accusato la volontà di ingannare qualcuno. Al massimo egli avrebbe agito con leggerezza, per negligenza. Considerato che il nostro ordinamento penale non persegue il tentativo di reato commesso per negligenza, il signor __________ non è, a detta del suo difensore, punibile; in replica il PP ribadisce che i verbali non sono mai stati confezionati il 16 ottobre 2000, per cui rappresentano oggettivamente dei falsi.