{"Signatur": "TI_PP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-02-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_PP_001_10-2002-1_2003-02-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=22341&nX40_KEY=4927989&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f5245c6383d5424c6195f09b97ff9d39"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale 04.02.2003 10.2002.1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale 04.02.2003 10.2002.1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.02.2003 10.2002.1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Presidente della Pretura Penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:29:43", "Checksum": "9e65d1e21f07ef4a846ec429c8a9d547", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.02.2003 10.2002.1\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nInfatti agli atti, invece di un verbale originario con tutti i requisiti legali, ne figurano due confezionati il 20 ottobre 2000, contenenti delle dichiarazioni raffrontabili a quelle del testo del 16 ottobre 2000, ma che non sono state propriamente rese dalle ragazze in tale data e che non sono nemmeno state loro tradotte dall’interprete, assente al momento della firma.\nA mente dell'accusa, nella presente fattispecie, non si può dunque parlare di negligenza, ma di intenzionalità: l’imputato sarebbe stato perfettamente al corrente di ciò che stava facendo, ossia attestare, contrariamente al vero, un fatto d’importanza giuridica.\n7. L’istruttoria non ha tuttavia permesso di dimostrare né che il signor __________ abbia avuto l’intenzione di creare un falso, né che egli abbia mirato ad ingannare qualcuno.\nLa decisione di redigere due verbali distinti, senza procedere ad un nuovo interrogatorio separato delle ragazze, è stata infatti presa dopo che i superiori dell'imputato gli avevano chiesto di rimediare alle lacune palesate dal primo scritto. Egli ha agito pertanto con la sola intenzione di sanare l'erronea assunzione delle prove in questione e non con quella di realizzare dei falsi idonei a trarre in errore terze persone.\nTutto questo è avvalorato dal fatto che i verbali “sdoppiati” riportano esattamente quanto riferito dalle ragazze in occasione del primo interrogatorio alla presenza dell’interprete, ad eccezione dei termini al singolare e dell’eliminazione dalle dichiarazioni di __________. della frase in cui __________. parlava di sua madre. La copia del verbale originale, che è stato possibile recuperare facilmente, essendo stata salvata su supporto informatico e mai cancellata, dimostra in modo inequivocabile che i due nuovi documenti sono identici a quello originale, distrutto di fronte alle denuncianti. A ciò va aggiunto che nulla permette di dubitare che in occasione del primo interrogatorio le due ragazze abbiano fornito una versione identica (cfr. anche verbale interrogatorio 11 giugno 2001 di __________ __________).\n8. Gli atti in questione riportano inoltre correttamente la data del 16 ottobre 2000 (ritenuto che in effetti l’interrogatorio si è svolto proprio in quella data) ed attestano che le due ragazze sono state sentite insieme, come realmente avvenuto.\nIl signor __________ prima di procedere in tal senso aveva interpellato le due denuncianti, spiegando loro, per il tramite del signor __________, che bisognava redigere due verbali disgiunti e chiedendo loro se avevano qualcosa da aggiungere o modificare rispetto a quanto affermato il giorno precedente.\nDopo aver confezionato i due testi in esame egli li ha nuovamente sottoposti alle due, sempre facendo capo alla traduzione del signor __________, ed esse, dopo aver preso atto delle modifiche, li hanno firmati di propria spontanea volontà.\nDa ultimo non va dimenticato che i documenti in oggetto non sono mai stati fatti proseguire, poiché il signor __________ si era riproposto di farli prima regolarmente esaminare e sottoscrivere dall'interprete ufficiale. Proprio a tal fine egli ha contattato il signor __________ subito dopo il rifacimento dei verbali.\n9. Quanto precede porta questo giudice al pieno convincimento che l’imputato ha agito in buona fede, senza la consapevolezza di creare un documento falso e, soprattutto, senza la volontà di ingannare altre persone. Egli ha per contro cercato in buona fede di adottare tutti gli accorgimenti che, secondo la sua visione delle cose ed in base a quanto riportatogli da colleghi e superiori, avrebbero potuto permettere di dar seguito ai desideri del Procuratore, senza ledere gli interessi delle ragazze e senza falsare le loro deposizioni.\nAl signor __________ può essere dunque soltanto rimproverato d’aver agito negligentemente e con troppa sufficienza.\nTrovandoci pertanto di fronte ad un tentativo di falsificazione di atti ex art. 317 CPS, commesso per negligenza, e tenuto conto che il nostro ordinamento penale non punisce il tentativo di reato effettuato per negligenza (cfr. J. Rehberg, Strafrecht I, 6 ed. p. 255), il signor __________ deve essere prosciolto e mandato esente da ogni pena.\nvisti gli artt. 18, 21 cpv. 1, 36, 48, 50, 63, 317 cifra 1 cpv. 2 CPS, 9 e ss. 273 e ss. CPPT e 39 LTG;\nrispondendo negativamente al quesito n. 1;\nproscioglie __________ __________, di __________ e __________, nato a __________ il ____________________ __________, da e in __________, coniugato, sergente di polizia cantonale;\ndall’accusa di tentata falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari, art. 317 cifra 1 CPS per i fatti compiuti a __________ il 17 ottobre 2000 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa DAP n. __________ 2001;\nle parti sono state avvertite dal giudice del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).\nLa motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).\nDistinta spese a carico dello Stato,\nfr. 200.-- tassa di giustizia\nfr. 170.-- spese giudiziarie\nfr. .-- testi\nfr. 370.-- totale\nfr. 400.-- aumento della tassa di giustizia per motivazione scritta\nfr. 770.-- totale complessivo\n|\nIntimazione a: |\n__________ __________, __________ __________ __________, __________, Procuratore generale Bruno Balestra, __________ __________ __________, __________, Avv. __________ __________, __________ __________ __________, __________. |\ne, alla crescita in giudicato della sentenza,"}