{"Signatur": "TI_PP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-02-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_PP_001_10-2002-1_2003-02-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=22341&nX40_KEY=4927989&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f5245c6383d5424c6195f09b97ff9d39"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale 04.02.2003 10.2002.1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale 04.02.2003 10.2002.1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.02.2003 10.2002.1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Presidente della Pretura Penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:29:43", "Checksum": "9e65d1e21f07ef4a846ec429c8a9d547", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.02.2003 10.2002.1\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto\nn. DAP 2761/2001 |\nBellinzona\n|\nSentenza con motivazione In nome |\n|\n||\n|\nIl Giudice della Pretura penale |\n|||||\n|\nDamiano Stefani |\n|||||\n|\n|\n|||||\nsedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare\n|\n|\n__________ __________, di __________ e __________ n/ __________, nato a __________ il __________ __________ __________, da e in __________, coniugato, __________ di __________ __________, difeso da: avv. __________ __________, __________, |\nprevenuto colpevole di di tentata falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari, art. 317 cifra 1 cpv. 2 CPS, per avere, presso la Gendarmeria di __________, in data __________ __________ 2000, nella sua funzione di __________ di Polizia, intenzionalmente tentato di attestare, in modo contrario alla verità, un fatto d'importanza giuridica,\ne meglio,\nper avere, sulla base del verbale di interrogatorio di polizia __________ __________ 2000, di __________.__________., alias __________, al quale aveva assistito l’amica __________.__________., alias __________, da lui allestito,\ncreato sua sponte, il giorno successivo, due nuovi e distinti verbali di interrogatorio in cui entrambe le predette ragazze figuravano quali autrici delle medesime dichiarazioni, verbali in seguito fatti sottoscrivere alle stesse,\nin particolare nel caso del verbale di interrogatorio __________ __________ 2000, ore 15.48 di __________.__________., alias __________, ricopiando quanto già asserito nel verbale originale di __________.__________., senza apportare alcuna correzione, se non per la forma singolare del soggetto e l’eliminazione dei passaggi in cui ______________________________. parlava di sua madre,\nattestato, contrariamente al vero, dichiarazioni che __________.__________. non aveva personalmente rilasciato e circostanze e modalità di interrogatorio diverse da quelle realmente avvenute,\nreato rimasto allo stadio di tentativo, non essendo stati i suddetti documenti formalmente completati con la regolare firma dell’interprete;\nfatti avvenuti il __________ __________ 2000 a __________;\nreato previsto dall'art. 317 cifra 1 CPS;\nperseguito con decreto d’accusa DAP n. __________ 2001 del Procuratore generale Luca Marcellini__________, che propone la condanna dell'accusato:\n1. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto.\n2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 120.-- (centoventi).\nvista l'opposizione interposta tempestivamente in data 18 dicembre 2001 dall'accusato;\nindetto il dibattimento 4 febbraio 2003, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal difensore ed il Procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, in rappresentanza dell’autorità inquirente;\naccertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;\nsentito il Procuratore pubblico, il quale conferma la richiesta di condanna e pena formulata nel DAP n. ____________________. In modo specifico egli sottolinea che sono adempiti tutti i presupposti oggettivi e soggettivi del reato previsto all’art. 317 cifra 1 cpv. 2 CPS. In effetti, la falsità dei verbali in questione, che rappresentano inequivocabilmente un atto ai sensi dell’art. 110 cifra 5 CPS (cfr. DTF 106 IV 372), sarebbe data dal fatto che essi non sono stati confezionati il giorno indicato. Le interrogate non hanno mai reso dichiarazioni alla polizia in quella data. Infine, contrariamente a quanto traspare dal testo dei documenti in questione, il loro contenuto non è stato tradotto seduta stante alla signora __________. __________. ed alla signora __________.__________..\nDal punto di vista soggettivo l’accusato, sempre a detta del PP, ha agito con l’intenzione di creare un documento falso. Egli sapeva cosa stava facendo;\nsentito il difensore, il quale postula il proscioglimento del suo patrocinato. In primo luogo i verbali in questione non hanno alcun valore giuridico, in quanto non sono stati sottoscritti dal traduttore. Oltre a ciò, essi non contengono, ancora secondo l’avvocato, dati falsi: l’indicazione del giorno 16 ottobre 2000 corrisponde alla data effettiva dell’interrogatorio ed è stata pertanto riportata correttamente. Dai verbali traspare inoltre in maniera limpida che le due ragazze sono state sentite assieme. Essi riprendono testualmente il contenuto della deposizione del 16 ottobre 2000, con correzioni minime atte ad evitare palesi incongruenze. Per quanto concerne l’intenzionalità essa sarebbe da escludere nel modo più assoluto, in quanto non è mai sussistita da parte dell'accusato la volontà di ingannare qualcuno. Al massimo egli avrebbe agito con leggerezza, per negligenza. Considerato che il nostro ordinamento penale non persegue il tentativo di reato commesso per negligenza, il signor __________ non è, a detta del suo difensore, punibile;\nin replica il PP ribadisce che i verbali non sono mai stati confezionati il 16 ottobre 2000, per cui rappresentano oggettivamente dei falsi. L’intenzione di indurre in inganno è palesata dalla volontà di creare a posteriori un documento che non è mai esistito;\nin duplica il difensore precisa che il verbale originale non è mai stato eliminato definitivamente per ingannare qualcuno, poiché esso era stato salvato nel computer della polizia. Il signor __________ ha stracciato il primo rapporto davanti alle due verbalizzanti, in quanto gli era stato detto che esso non andava bene;\nsentito da ultimo l'accusato, il quale afferma che in tutti gli anni in cui ha lavorato in polizia nessuno gli ha mai spiegato come si procede per correggere eventuali lacune contenute in un verbale già sottoscritto. Egli ribadisce infine di non avere mai avuto l’intenzione di creare un falso e di ingannare qualcuno;"}