Inoltre la norma di condotta non deve aggravare il condannato più dell'esecuzione della pena detentiva né essere "sostitutiva" della stessa. Infine essa deve avere un rapporto diretto con il reato commesso (Schneider, op. cit., n.n. 162-163 ad art. 41 CP, pag. 533). La possibilità di ordinare quale norma di condotta un "controllo medico" è espressamente menzionata nella legge (art. 41 cifra 1 cpv. 2 CP). Tale è considerato ad esempio un trattamento psichiatrico o psicoterapeutico in più "sedute" oppure la cura ormonale di deviati impulsi sessuali ("Triebstörungen") o, ancora, la cura per mezzo di antabus in caso di abuso di alcolici.