Il giudice può in altre parole disporre ogni norma di condotta pensabile che possa essere adatta ad aiutare il reinserimento nella società del condannato (come da ratio legis della norma di legge) e che costituisca per questi un "onere" sopportabile e proporzionato. La norma di condotta ha senso se è pronunciata nell'interesse del condannato e se è presumibile che la stessa possa essere da lui seguita (Schneider, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch, I, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, n. 161 ad art. 41 CP, pag. 532). Inoltre la norma di condotta non deve aggravare il condannato più dell'esecuzione della pena detentiva né essere "sostitutiva" della stessa.