Il giudice può successivamente modificare le norme di condotta. La scelta e il contenuto della norma di condotta devono seguire lo scopo della sospensione condizionale, cioè devono essere atte ad avere effetto di prevenzione sul condannato (Rehberg, Strafrecht II, Zurigo 1984, pag. 40). Il giudice può in altre parole disporre ogni norma di condotta pensabile che possa essere adatta ad aiutare il reinserimento nella società del condannato (come da ratio legis della norma di legge) e che costituisca per questi un "onere" sopportabile e proporzionato.