Ciò premesso sia ricordato che giusta l'art. 41 cifra 2 cpv. 1 CP il giudice può imporre al condannato, per il periodo di prova, norme di condotta, segnatamente circa l'attività professionale, il luogo di dimora, il controllo medico, l'astensione dalle bevande alcoliche e la riparazione del danno entro un termine stabilito. Giusta il cpv. 2 della medesima disposizione le circostanze che giustificano o escludono la sospensione condizionale della pena come anche le norme di condotta imposte dal giudice devono essere menzionate nella sentenza. Il giudice può successivamente modificare le norme di condotta.