–; inoltre non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino in data 10 maggio 1999, ma ne prolunga di 1 (un) anno il periodo di prova; ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP; | Intimazione a: | – dott. iur.