non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 19 luglio 1999, ma ne prolunga di 2 (due) anni il periodo di prova; ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarĂ  cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP; assegna al condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarĂ  commutata in arresto; | Intimazione a: |