considerato che il reato di cui al decreto d'accusa in esame costituisce una contravvenzione di diritto cantonale a norma dell'art. 335 n. 1 CP; che per l'art. 1 del decreto legislativo del 24 giugno 1947 che regola la prescrizione in materia di contravvenzioni (RL 3.3.3.4.1) l'azione per le contravvenzioni previste da leggi cantonali si prescrive nel termine di due anni; che secondo l'art. 2 del citato decreto gli atti di istruttoria non interrompono il corso della prescrizione; che in concreto il reato รจ cessato, stando al decreto di accusa, nel mese di dicembre 2000 (cfr. anche denuncia del 2 marzo 2001, pag. 2 in alto);