che gli accusati hanno nondimeno deciso, dato il tempo trascorso dall'emanazione del decreto d'accusa e le conseguenze che ciò comporta sulla decorrenza del periodo di prova e sull'iscrizione a casellario giudiziale, di ritirare le opposizioni interposte al decreto d'accusa, prendendo atto che in virtù dell'art. 41 n. 4 CP l'iscrizione al casellario giudiziale deve essere cancellata trascorso il periodo di prova ossia, con il ritiro dell'opposizione, nel mese di maggio del 2001; visti gli art. 210 e 211 CPP, decreta: 1. I procedimenti sono stralciati dai ruoli e il decreto d'accusa diventa esecutivo.