indetto il dibattimento per il 7 agosto 2003, al quale sono comparsi gli accusati, i loro difensori e l'interprete; ritenuto che al dibattimento gli accusati hanno sottolineato la loro buona fede e hanno negato, nella maniera più assoluta, di essere stati in qualche modo consapevoli di commettere una violazione della LDDS; che questo Giudice, esaminando gli atti istruttori, non può in effetti giungere al convincimento che gli accusati fossero consapevoli di aver aiutato i loro clienti a entrare clandestinamente in Svizzera, restando insoluta la questione del dolo eventuale;