alla pena di 35 (trentacinque) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni, 2. alla multa, commisurata alla situazione finanziaria dell'imputato, di fr. 400.–, 3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie, comprese quelle indicate nel decreto d'accusa, di complessivi fr. 500.–; ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP; assegna al condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto; | Intimazione a: