alla pena di 80 (ottanta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni, 2. alla multa, commisurata alle sue condizioni economiche, di fr. 500.–, 3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.–; inoltre 4. non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 24 gennaio 2000, ma ne prolunga di 1 (un) anno il periodo di prova (art. 41 n. 3 cpv.