al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.–; inoltre 4. non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico di __________ il 13 marzo 2000, ma ne prolunga di 2 (due) anni il periodo di prova (art. 41 n. 3 cpv. 2 CP); ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP; assegna al condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto; | Intimazione a: