300.–; non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 10 gennaio 2000, ma l'ammonisce formalmente; ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP; le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). | Intimazione a: