– a titolo di parziale risarcimento (fr. 372.80 quale partecipazione della parte civile alle spese di cura e il resto quale parziale rifusione delle spese legali), ritenuto che per ulteriori pretese quest'ultimo è rinviato al foro civile, 4. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie (comprese quelle indicate nel decreto d'accusa) di complessivi fr. 300.–; non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 10 gennaio 2000, ma l'ammonisce formalmente;