Egli non avrebbe avuto del resto nessun interesse ad agire in tal modo, ben potendo immaginare le conseguenze penali che avrebbe potuto comportare una falsa attestazione, con il rischio per di più di infangare in fine carriera una solida reputazione maturata in oltre 40 anni di lavoro. Se ne conclude che l'imputato dev'essere prosciolto dall'accusa di complicità in truffa mancata, per difetto dei requisiti soggettivi del reato. Le spese sono poste a carico dello Stato (art. 9 cpv. 4 CPP). Per questi motivi, visti gli art. 22, 25, 41, 63 e 146 cpv. 1 CP; 9 segg. e 273 segg.