La difesa ha sottolineato altresì che agli inizi degli anni Settanta, all'epoca della costituzione delle società in rassegna, era perfettamente normale – in virtù dei rapporti allora vigenti fra la banca e il cliente – che l'istituto facesse affidamento alle dichiarazioni del cliente, delle quali non v'era né obbligo legale di verifica né motivo di dubitare. Ciò valeva a maggior ragione nelle relazioni tra l'accusato e il defunto ingegnere, che si conoscevano già dagli anni Sessanta e tra i quali si era instaurato un profondo rapporto di stima e di fiducia reciproca.