Non occorre per il resto che la vittima abbia dato prova di tutta la diligenza richiesta dalle circostanze: è sufficiente che essa, pur osservando le più elementari regole di prudenza, non potesse evitare di incorrere nell'errore (DTF 126 IV 171 consid. 2a con rinvio; cfr. anche DTF inedita 6S.40/2003 del 6 maggio 2003, consid. 3.2). 2. Il Procuratore pubblico rimprovera in sostanza all'accusato di avere attestato per brevetto notarile, in urto con la verità, "che le società _________ e _________ _________ _________, __________, erano state costituite su mandato di _________, rispettivamente che quest'ultima ne era la beneficiaria economica fin dalla loro costituzione" (cfr.