Può essere punito con pena attenuata (art. 65 CP) chi compie senza risultato tutti gli atti necessari alla consumazione d'un crimine o di un delitto (art. 22 cpv. 1 CP), come pure chi aiuta intenzionalmente altri a commetterlo (art. 25 CP). Il reato di truffa – cui la giurisprudenza assimila la truffa processuale (DTF 122 IV 197) – presuppone in particolare un inganno astuto. Tale requisito è adempiuto non solo qualora l'autore ordisca un tessuto di menzogne, faccia capo a manovre fraudolente o artifici, ma anche qualora egli rilasci semplicemente false informazioni;