{"Signatur": "TI_PP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-10-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_PP_001_10-2002-165_2003-10-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=22482&nX40_KEY=4927093&nTrefferzeile=99&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "371b55df3756f9b0931de3ac0489e238"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.165"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale 08.10.2003 10.2002.165"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale 08.10.2003 10.2002.165"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Presidente della Pretura Penale 08.10.2003 10.2002.165"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Presidente della Pretura Penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:14:05", "Checksum": "90a26fd1832122deb589b9b4a3f973e2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Presidente della Pretura Penale 08.10.2003 10.2002.165\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n3. A ragione il Procuratore pubblico e le parti civili ravvisano l'erroneità del brevetto notarile in merito all'avente diritto economico delle società litigiose \"fin dalla loro costituzione\". Dal fascicolo processuale emergono infatti elementi concordanti atti a comprovare che la _________ e la _________ _________ _________ sono appartenute, quanto meno sino al 1995, non a _________ ma al defunto ing. __________ _________: basti rilevare che i commercialisti italiani succedutisi nell'incarico di curare le posizioni fiscali delle società non si sono mai rivolti a _________, ma solo al defunto marito (cfr. segnatamente doc. 12, 14, 15, 16 e 17 allegati alla denuncia penale), che l'ing. _________ ha avuto modo di aiutare economicamente le figlie con averi provenienti dal conto corrente bancario della _________ _________ _________ (cfr. segnatamente i bonifici di cui al doc. 21 allegato alla denuncia), che le relazioni bancarie intestate a entrambe le società presso la __________ __________ __________ sono state alimentate, fino al 1995, con fondi di spettanza del defunto (cfr. i motivi posti a fondamento del decreto d'abbandono ABB __________/__________del ____________________ 2001, consid. 2, allegato alla lettera 30 settembre 2003 del patrocinatore delle parti civili) e che __________ _________ è stato finanche esplicitamente indicato dalla banca quale avente diritto economico dei valori in essere a nome delle _________ e _________ _________ _________ (cfr. le dichiarazioni complementari al formulario A del mese di marzo 1989 prodotte dal patrocinatore delle parti civili con la citata lettera del 30 settembre 2003). Sotto questo profilo, la tesi accusatoria merita dunque conferma.\n4. Il fatto è che l'imputato non ha fondato la \"diretta conoscenza\" del beneficiario delle società sui documenti appena evocati, della maggior parte dei quali egli ignorava per altro l'esistenza, ma su quanto riferitogli – personalmente – dallo stesso __________ _________, come risulta dal verbale d'interrogatorio del 22 agosto 2000 davanti al segretario giudiziario: \"io non so dove si trovassero materialmente i certificati azionari delle due società. Io sapevo che le società erano servite per acquistare, tramite della __________, l'immobile sito a _________, dove abitavano l'ing. __________ e la signora _________. Immobile che a detta dell'ing. _________ doveva appartenere alla signora _________. Circostanza, questa, che mi è stata più volte confermata verbalmente dall'ing. __________ e che poi ho constatato, successivamente, di persona, al momento della consegna delle dichiarazioni di cessione in bianco dimostranti la titolarità della società, da parte della signora _________, nel maggio 1995\" (cfr. act. 1, pag. 3 nel mezzo, nel classificatore 1, comparto 4). L'interessato ha soggiunto, nel medesimo verbale, di avere attestato che \"la _________ _________ _________ e la _________ erano state costituite su mandato della signora _________, rispettivamente che quest'ultima ne era la beneficiaria economica sin dal momento della loro costituzione […] perché così ne ero convinto e perché me lo aveva detto anche l'ingegnere \" (act. citato, pag. 4 verso l'alto). L'accusato ha confermato in sostanza tali affermazioni anche al dibattimento, con la precisazione che ai colloqui con l'ingegnere soleva partecipare anche _________, la quale lasciava però di regola parlare il marito com'era allora consuetudine. La difesa ha sottolineato altresì che agli inizi degli anni Settanta, all'epoca della costituzione delle società in rassegna, era perfettamente normale – in virtù dei rapporti allora vigenti fra la banca e il cliente – che l'istituto facesse affidamento alle dichiarazioni del cliente, delle quali non v'era né obbligo legale di verifica né motivo di dubitare. Ciò valeva a maggior ragione nelle relazioni tra l'accusato e il defunto ingegnere, che si conoscevano già dagli anni Sessanta e tra i quali si era instaurato un profondo rapporto di stima e di fiducia reciproca. Donde l'affermazione di cui al brevetto notarile sulla cognizione diretta del beneficiario economico delle società in origine, cui l'imputato associava – di riflesso – il mandante effettivo della costituzione (cfr. anche il verbale di udienza del 13 dicembre 2002, pag. 2 risposta 2, allegato alla lettera 30 settembre 2003 delle parti civili: \"non ricordo se fu la signora _________ o suo marito a conferirmi l'incarico. Ricordo soltanto che la costituzione delle due società avvenne per conto della signora _________\")."}