{"Signatur": "TI_PP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-10-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_PP_001_10-2002-165_2003-10-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=22482&nX40_KEY=4927093&nTrefferzeile=99&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "371b55df3756f9b0931de3ac0489e238"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.165"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale 08.10.2003 10.2002.165"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale 08.10.2003 10.2002.165"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Presidente della Pretura Penale 08.10.2003 10.2002.165"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Presidente della Pretura Penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:14:05", "Checksum": "90a26fd1832122deb589b9b4a3f973e2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Presidente della Pretura Penale 08.10.2003 10.2002.165\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n10. Nuovamente incalzato dal legale delle figlie, _________ _________, con scritto 19 marzo 2000, è ritornato sui suoi passi, sconfessando quanto precedentemente dichiarato, segnatamente nel brevetto notarile doc. 7. Egli, ancorché con affermazione piuttosto vaga, non ha più parlato di certezza con riguardo alla posizione di avente diritto economico di _________; ha precisato che la posizione di proprietaria di quest'ultima era semmai riferita \"a metà anni novanta\", aggiungendo che gli sembrava di ricordare che almeno una delle due _________en, in precedenza, facesse capo all'ing. __________ __________ (doc. 10).\nD. In esito alle indagini esperite, con decreto d'accusa del 3 settembre 2001 il Procuratore pubblico ha ritenuto _________ _________ autore colpevole di complicità in truffa mancata, per avere prestato la propria collaborazione a _________ con la finalità da parte di quest'ultima di trarre in inganno il giudice civile italiano, al fine di procacciarle un indebito profitto. In applicazione della pena, egli ha proposto la condanna dell'accusato a 15 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, così come al pagamento di una tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese di fr. 1700.–. _________ _________ ha introdotto il 5 settembre 2001 opposizione al decreto d'accusa.\nConsiderato in diritto:\n1. L'art. 146 cpv. 1 CP commina la reclusione sino a cinque anni o la detenzione a chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui. Può essere punito con pena attenuata (art. 65 CP) chi compie senza risultato tutti gli atti necessari alla consumazione d'un crimine o di un delitto (art. 22 cpv. 1 CP), come pure chi aiuta intenzionalmente altri a commetterlo (art. 25 CP). Il reato di truffa – cui la giurisprudenza assimila la truffa processuale (DTF 122 IV 197) – presuppone in particolare un inganno astuto. Tale requisito è adempiuto non solo qualora l'autore ordisca un tessuto di menzogne, faccia capo a manovre fraudolente o artifici, ma anche qualora egli rilasci semplicemente false informazioni; in siffatta evenienza occorre nondimeno che una verifica della vittima risulti impossibile, difficile o ragionevolmente inesigibile, o ancora che l'autore dissuada l'interessato dall'accertamento o preveda ch'egli vi rinunci in ragione di uno specifico rapporto di fiducia (DTF 128 IV 20 consid. 3a con richiami di giurisprudenza). Non occorre per il resto che la vittima abbia dato prova di tutta la diligenza richiesta dalle circostanze: è sufficiente che essa, pur osservando le più elementari regole di prudenza, non potesse evitare di incorrere nell'errore (DTF 126 IV 171 consid. 2a con rinvio; cfr. anche DTF inedita 6S.40/2003 del 6 maggio 2003, consid. 3.2).\n2. Il Procuratore pubblico rimprovera in sostanza all'accusato di avere attestato per brevetto notarile, in urto con la verità, \"che le società _________ e _________ _________ _________, __________, erano state costituite su mandato di _________, rispettivamente che quest'ultima ne era la beneficiaria economica fin dalla loro costituzione\" (cfr. decreto d'accusa, pag. 1 verso il basso). L'imputato sapeva altresì, sempre stando all'autorità inquirente, che il brevetto notarile – richiestogli da _________ – sarebbe stato da lei prodotto nella causa successoria italiana nell'intento di ingannare il giudice su una circostanza di fatto rilevante per l'esito della lite. Le parti civili si allineano alla posizione del Procuratore pubblico, sottolineando che l'istruttoria ha permesso di accertare l'esistenza di tutti i fatti costitutivi del reato ravvisato nel decreto d'accusa. È dimostrato in particolare, a loro parere, che il contenuto del brevetto notarile è falso e l'interessato non poteva ignorarlo (documentazione agli atti e affermazioni contraddittorie rese dall'accusato), che il brevetto è stato allestito su richiesta di _________ (dichiarazione contenuta nel brevetto medesimo), che l'imputato conosceva l'intenzione di quest'ultima di produrre il brevetto nella causa successoria (verbale del 22 agosto 2000, pag. 4 a metà, nel classificatore 1, comparto 4) e che tale documento era di rilievo ai fini del giudizio civile (deposizioni testimoniali degli avv. __________ __________ e __________ __________). La difesa nega per converso la commissione del reato e conclude per il proscioglimento dell'accusato."}