| | | | ||| | Incarto n. DAP 2491/2002 | Bellinzona | Sentenza In nome | | || | Il Giudice della Pretura penale | ||||| | Marco Ambrosini | ||||| | | ||||| sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare | | ACCU 1 | accusato di lesioni semplici per aver intenzionalmente cagionato un danno al corpo di __________ colpendolo con pugni in più parti del corpo, procurandogli così le lesioni descritte nel certificato medico 19 agosto 2002 dell'Ospedale di __________; reato previsto dall'art. 123 n. 1 CP; fatti avvenuti a Biasca il 19 agosto 2002; perseguito con decreto d’accusa DAP 2491/2002 del 14 ottobre 2002 del AINQ 1 che propone la condanna: 1. alla multa di fr. 400.–, 2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese di fr. 100.–, 3. rinvia __________ al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento; vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta il 29 ottobre 2002 dall'imputato; indetto il dibattimento 6 ottobre 2004, cui l'accusato – regolarmente citato – non è comparso; proceduto nelle forme contumaciali; letti ed esaminati gli atti; rispondendo ai seguenti quesiti: 1. se l'imputato è autore colpevole di lesioni semplici, commesse nelle circostanze di cui al decreto d'accusa; 2. in caso di risposta affermativa al quesito n. 1, quale pena dev'essere inflitta all'imputato; 3. il giudizio sugli oneri processuali; visti gli art. 123 n. 1 CP; 48 e 63 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG; dichiara ACCU 1 autore colpevole di lesioni semplici, art. 123 n. 1 CP, per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAP 2491/2002 del 14 ottobre 2002; condanna ACCU 1i 1. alla multa di fr. 400.–, 2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.–; rinvia __________ al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento; ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 n. 4 CP); assegna al condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto; L'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale dei dispositivi. | Intimazione a: | Ministero pubblico della Confederazione, Berna, | e, al passaggio in giudicato della sentenza, a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del GIAR, Lugano. Il giudice: La segretaria: Distinta di pagamento a carico del condannato: fr. 400.– multa fr. 150.– tassa di giustizia fr. 150.– spese giudiziarie fr. 700.– totale