Schneider in: Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2003, n. 132 e 134 ad art. 41 CP con riferimenti), ossia – in concreto – dall'emanazione del decreto d'accusa del 14 maggio 1993; che detto periodo di prova, di due anni (decreto d'accusa, pag. 3), è quindi terminato il 14 maggio 1995; che non risultando altresì elementi atti a concludere per una cattiva condotta dell'interessata durante il periodo di prova e non essendo state pronunciate multe o pene accessorie, la decorrenza del periodo di prova implica anche la cancellazione della condanna dal casellario giudiziale (art. 41 n. 4 CP);