preso atto che con lettera del 3 luglio 2003 l'accusata ha dichiarato di ritirare l'opposizione, a condizione che sia "confermata la cancellazione, per decorrenza dei termini, della condanna a casellario giudiziale, rispettivamente è ritenuto decorso il periodo di sospensione condizionale della pena detentiva inflitta"; considerato che il periodo di prova prescritto all'accusata a norma dell'art. 41 n. 1 CP è cominciato a decorrere dalla pronuncia del giudizio, indipendentemente dal giorno del passaggio in giudicato o dell'esecutività (cfr. Schneider in: