{"Signatur": "TI_PP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-07-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_PP_001_10-2002-153_2003-07-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=22465&nX40_KEY=4711333&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0c4452fe2202c13dd931440d1cea8f6a"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["10.2002.153"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale 23.07.2003 10.2002.153"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale 23.07.2003 10.2002.153"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Presidente della Pretura Penale 23.07.2003 10.2002.153"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Presidente della Pretura Penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:56:49", "Checksum": "ee515e7db4ba2774dabc27f96dfde911", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Presidente della Pretura Penale 23.07.2003 10.2002.153\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nrichiamata l'opposizione del 24 maggio 1993 di\ninterposta al decreto d’accusa DAP __________ del Procuratore generale Luca Marcellini, __________,\npreso atto che con lettera del 3 luglio 2003 l'accusata ha dichiarato di ritirare l'opposizione, a condizione che sia \"confermata la cancellazione, per decorrenza dei termini, della condanna a casellario giudiziale, rispettivamente è ritenuto decorso il periodo di sospensione condizionale della pena detentiva inflitta\";\nconsiderato che il periodo di prova prescritto all'accusata a norma dell'art. 41 n. 1 CP è cominciato a decorrere dalla pronuncia del giudizio, indipendentemente dal giorno del passaggio in giudicato o dell'esecutività (cfr. Schneider in: Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2003, n. 132 e 134 ad art. 41 CP con riferimenti), ossia – in concreto – dall'emanazione del decreto d'accusa del 14 maggio 1993;\nche detto periodo di prova, di due anni (decreto d'accusa, pag. 3), è quindi terminato il 14 maggio 1995;\nche non risultando altresì elementi atti a concludere per una cattiva condotta dell'interessata durante il periodo di prova e non essendo state pronunciate multe o pene accessorie, la decorrenza del periodo di prova implica anche la cancellazione della condanna dal casellario giudiziale (art. 41 n. 4 CP);\nche, ciò posto, le condizioni cui l'accusata ha subordinato il ritiro dell'opposizione sono adempiute, ragion per cui il procedimento dev'essere stralciato dai ruoli;\nper questi motivi,\nvisti gli art. 210 e 211 CPP,\ndecreta: 1. Il procedimento è stralciato dai ruoli e il decreto d'accusa è esecutivo.\nL'incarto è ritornato al Procuratore generale Bruno Balestra, __________, per quanto di sua competenza.\n2. Non si prelevano né tasse né spese.\n3. Intimazione a:\nIl giudice: La segretaria:"}