che il decreto appena citato non rientra altresì nel novero degli eventi sospensivi della prescrizione a norma dell'art. 75 n. 1 CP; che, dato quanto precede, la pena dell'espulsione decisa nei confronti dell'accusato il 18 settembre 1995 è da considerarsi estinta per prescrizione cinque anni dopo l'ultimo atto interruttivo, ossia il 25 aprile 2001; visti gli art. 73, 75 CP e 273 segg. CPP; pronuncia: 1. L'espulsione pronunciata nei confronti di __________ __________, __________.__________.1968, __________, è estinta per intervenuta prescrizione. 2. Non si prelevano né tasse né spese. 3. Intimazione a: | | – __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________;