considerato che per l'art. 73 n. 1 CP la pena si prescrive in cinque anni se si tratta di una pena detentiva non superiore a un anno; che la prescrizione della pena principale comporta anche la prescrizione delle pene accessorie (art. 73 n. 2 CP), fra cui l'espulsione (art. 55 CP); che secondo l'art. 75 n. 2 CP la prescrizione è interrotta dall'esecuzione della pena e da qualunque atto diretto all'esecuzione stessa, compiuto dall'autorità che ne è incaricata; che dopo il decreto di sospensione dell'espulsione emanato dal Pretore il 24 aprile 1996 non è stato compiuto nessun atto interruttivo della prescrizione nel senso dell'art. 75 n. 2 CP;