{"Signatur": "TI_PP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-01-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_PP_001_10-2002-148_2003-01-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=22462&nX40_KEY=4927990&nTrefferzeile=59&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "32b6ca1512d86cc6e8b4652004892337"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.148"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale 29.01.2003 10.2002.148"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale 29.01.2003 10.2002.148"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Presidente della Pretura Penale 29.01.2003 10.2002.148"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Presidente della Pretura Penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:10:03", "Checksum": "a171808b01fbd3f4fef30e9e1c130984", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Presidente della Pretura Penale 29.01.2003 10.2002.148\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto\nn. DAP 1540/1995 |\nBellinzona\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl giudice della Pretura penale |\n|||||\n|\nMarco Ambrosini |\n|||||\n|\n|\n|||||\nsedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire nel procedimento penale a carico di\n|\n|\n__________ __________, __________.__________.1968, di __________ e __________ n. __________, nato a __________, cittadino albanese, __________ __________, __________ __________, __________, coniugato, pompiere\n|\nsiccome\nritenuto colpevole di violazione della legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri, falsità in certificati e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti;\nfatti avvenuti il 16 e il 17 settembre 1995 a __________ e __________;\nreati previsti dagli art. 23 cpv. 1 LDDS, 252 CP e 19a n. 1 LStup;\nrichiamato il decreto d’accusa DAP __________ del Procuratore pubblico Jacques Ducry – passato in giudicato il 5 ottobre 1995 – con cui è stata proposta la condanna\nalla\npena di 15 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di\nprova di 2 anni,\nall'espulsione dal territorio svizzero per il periodo di 3 anni da espiare,\nalla confisca e alla distruzione di 4 gr. di haschisch sequestrati all'accusato\nil 17 settembre 1995,\nal pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di\nfr. 50.--;\nvisti la domanda del 10 aprile 1996 presentata dall'Ufficio federale dei rifugiati, sezione partenze e soggiorni, intesa all'annullamento della segnalazione \"RIPOL\" per l'esecuzione dell'espulsione;\nla lettera del 12 aprile 1996 con cui il Procuratore pubblico ha formulato preavviso favorevole alla richiesta;\nil decreto del 24 aprile 1996 con cui il Pretore della giurisdizione di __________ Sud ha disposto la sospensione dell'espulsione;\nconsiderato che per l'art. 73 n. 1 CP la pena si prescrive in cinque anni se si tratta di una pena detentiva non superiore a un anno;\nche la prescrizione della pena principale comporta anche la prescrizione delle pene accessorie (art. 73 n. 2 CP), fra cui l'espulsione (art. 55 CP);\nche secondo l'art. 75 n. 2 CP la prescrizione è interrotta dall'esecuzione della pena e da qualunque atto diretto all'esecuzione stessa, compiuto dall'autorità che ne è incaricata;\nche dopo il decreto di sospensione dell'espulsione emanato dal Pretore il 24 aprile 1996 non è stato compiuto nessun atto interruttivo della prescrizione nel senso dell'art. 75 n. 2 CP;\nche il decreto appena citato non rientra altresì nel novero degli eventi sospensivi della prescrizione a norma dell'art. 75 n. 1 CP;\nche, dato quanto precede, la pena dell'espulsione decisa nei confronti dell'accusato il 18 settembre 1995 è da considerarsi estinta per prescrizione cinque anni dopo l'ultimo atto interruttivo, ossia il 25 aprile 2001;\nvisti gli art. 73, 75 CP e 273 segg. CPP;\npronuncia: 1. L'espulsione pronunciata nei confronti di __________ __________, __________.__________.1968, __________, è estinta per intervenuta prescrizione.\n2. Non si prelevano né tasse né spese.\n3. Intimazione a:\n|\n|\n– __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________; – Ministero pubblico, __________; – Ufficio federale dei rifugiati, __________.\n|\n|\n|\n|\nIl giudice: La segretaria:"}